Banconote e deterrenza contro la falsificazione

In tutti i paesi vigono restrizioni giuridiche per quanto concerne la riproduzione dell’immagine delle banconote. La contraffazione di valuta costituisce reato, ma le restrizioni differiscono a seconda del paese. In alcuni è strettamente vietata qualsiasi riproduzione, anche per finalità artistiche o a scopo pubblicitario; in altri è invece consentito un uso limitato dell’immagine delle banconote, disciplinato da norme e requisiti specifici. Questo sito contiene informazioni riguardo alla riproduzione dell’immagine dei biglietti e collegamenti a siti nazionali che forniscono ulteriori indicazioni.

Il danno economico complessivo causato dalla contraffazione di valuta è in genere limitato per la società. Tuttavia, i cittadini e le imprese ne sono le principali vittime, poiché le banconote false non vengono rimborsate. Inoltre, il fenomeno può minare la fiducia nel sistema dei pagamenti, rendendo il pubblico riluttante ad accettare contante nelle transazioni.

Il Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) è responsabile di questo sito. Il CBCDG ha sviluppato il Counterfeit Deterrence System (CDS), teso a contrastare la falsificazione delle banconote mediante personal computer e dispositivi hardware e software per l’elaborazione di immagini digitali. Il CDS è stato adottato su base volontaria da diverse aziende nel settore dell’hardware e del software; il suo scopo è impedire a personal computer e dispositivi per l’elaborazione di immagini digitali di acquisire e riprodurre le immagini di banconote protette, ma non consente di risalire agli utilizzatori di questi strumenti.

Cliccando su una regione della carta geografica o selezionando dall’elenco una regione, un paese o una valuta, si possono ottenere informazioni su un determinato paese o sull’immagine della banconota che si intende utilizzare.

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Regioni:

Seleziona una regione dal menù a cascata oppure clicca sulla carta geografica.
 

Valuta:

Paesi:

Lingue:

AUD – dollaro australiano Australia inglese

Autorità responsabile:

Recapiti:

Collegamenti:

Reserve Bank of Australia The Head of Note Issue
Reserve Bank of Australia
PO Box 3947
Sydney 2001
Australia
OPPURE
65 Martin Place
Sydney 2000
Australia
fax +612 9551 8044
e-mail: nienquiries@rba.gov.au

Quadro giuridico

Immagini a bassa risoluzione delle banconote

Informazioni generali sulla riproduzione delle banconote:

Salvo autorizzazione della Reserve Bank of Australia (RBA) o del Commonwealth Treasury, la legge australiana vieta di realizzare una riproduzione di una banconota che il pubblico possa confondere con un originale. Non è invece richiesta alcuna autorizzazione qualora la riproduzione non possa risultare ingannevole.

La legislazione obbliga i soggetti che intendano realizzare una riproduzione ad assicurare che questa non sia confondibile con l’originale. Riproduzioni ingannevoli o ritenute tali possono essere oggetto di sanzioni severe. L’RBA non esprime alcun giudizio sul rischio che una determinata riproduzione risulti ingannevole.

Riproduzione sulla carta stampata:

I soggetti che intendano riprodurre una banconota devono tenere conto dei rischi potenzialmente associati al materiale generato durante il processo di realizzazione dell’immagine. Essi devono, pertanto, assicurare che elementi quali fotocopie, negativi e positivi fotografici, immagini acquisite con lo scanner e salvate in dischi ottici, file di grafica o altri dispositivi siano conservati in un luogo sicuro e non vengano utilizzati per finalità improprie. Questo materiale potrebbe essere infatti sfruttato per ottenere ulteriori immagini non attinenti alla riproduzione autorizzata.

Sebbene ciò non costituisca obbligo legale, l’RBA raccomanda vivamente la distruzione di tutto il materiale dopo l’uso finale previsto.

L’RBA è titolare del diritto d’autore sui disegni delle banconote australiane. Essa non obietta, in genere, all’utilizzo delle immagini dei biglietti per materiale promozionale o didattico, sempre che questo non risulti ingannevole.

Riproduzione sui mezzi di informazione elettronici:

Cfr. “Riproduzione sulla carta stampata”